Sportello FIC: risposte a quesiti legali
Sportello FIC: risposte a quesiti legali
Sportello FIC: risposte a quesiti legali
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E’ in piena attività lo sportello FIC, numerose le domande che pervengono alle relative caselle di posta elettronica alle quali seguono le risposte dei nostri esperti.
Per il principio di trasparenza ritengo doveroso riportare analiticamente gli interventi, le motivazioni e le discussioni fatte durante le sedute o esiste un modello da seguire? Può il Presidente imporre un modello di verbale restrittivo nel quale non vengano riportati gli interventi, le discussioni e le motivazioni espresse dai presenti? Se un membro del C.D. fa un intervento, e chiede che lo stesso venga messo a verbale, può il Presidente impedire che ciò avvenga? Essendo la nostra una Società non riconosciuta e non avendo quindi personalità giuridica, mi chiedo se la responsabilità solidale ricade comunque su tutti i membri del C.D. anche se un componente è contrario alle deliberazioni della maggioranza, in particolar maniera nelle deliberazioni per impegni finanziari. Esiste un modello di bilancio al quale far riferimento nella rendicontazione annuale delle entrate e delle uscite? Nel caso in cui di propria iniziativa, alcuni membri del C.D. assumessero impegni finanziari per conto della Società (senza che vi sia stata una regolare deliberazione da parte del C.D), quale responsabilità ricade su loro e quale sugli altri componenti del C.D. che non hanno partecipato alla decisione? Ringrazio anticipatamente per la Vostra collaborazione. Quesito firmato 1) Che il presidente sottoscriva il verbale del consiglio direttivo che istituzionalmente conduce è, più che una prassi, la doverosa assunzione, in prima persona, della responsabilità “politica” che consegue alle decisioni che risultano dal documento. Il fatto che il presidente non voglia firmare il verbale (per motivi che, nel caso di specie, lei non ci rende noti) può derivare, ragionevolmente, da due possibili cause. Innanzi tutto, la contestazione di quanto verbalizzato dal segretario perché non fedele al corso ed agli esiti del consiglio. In questo caso, se non si dovesse ricomporre il contrasto, in sede di approvazione del verbale nel corso del successivo consiglio, il presidente potrà dare atto del suo dissenso. A quel punto, il documento verrà reso noto ai soci che prenderanno atto della contrapposizione sul punto. Può trattarsi di un evento occasionale, un incidente di percorso, non particolarmente preoccupante per il buon andamento societario. Se, invece, ed è altra causa, il contrasto fosse prettamente “politico” il Consiglio Direttivo dovrebbe prendere atto della situazione e decidere di conseguenza (sfiduciare il presidente se non eletto autonomamente; sfiduciare il consigliere segretario; dimissioni della maggioranza dei consiglieri, ecc.). Si tratta di un contesto che non può non essere portato a conoscenza dell’assemblea dei soci, chiamata a nuove elezioni o, comunque, a discutere della difficile situazione della società . 2) Le modalità di redazione del verbale del CD di associazione/società sportiva dilettantistica seguono le regole generali di verbalizzazione delle riunioni di ogni organo collegiale. In breve, il verbale dovrà essere sintetico, completo, chiaro. 3) Problema più complesso è quello relativo alla responsabilità patrimoniale dei componenti il consiglio direttivo per obbligazioni variamente assunte dall’ente. Con l’acquisto della personalità giuridica si determina, infatti, la separazione tra patrimonio dell’ente e patrimonio personale dei suoi membri i quali non risponderanno delle obbligazioni del comitato se non con quanto conferito. Tuttavia, la procedura di riconoscimento comporta una serie di oneri, anche patrimoniali, che sono spesso incompatibili con le dimensioni e le possibilità dell’associazione dilettantistica. L’associazione non riconosciuta non ha autonomia patrimoniale perfetta, perché priva di personalità giuridica, così che la sua responsabilità in sede civile, e più in generale economico-finanziaria, ricade su coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. In particolare l’art. 38 del codice civile prevede che “per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”. La responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non é collegata, necessariamente, alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi. Il dare atto del proprio dissenso formale nel verbale che include la delibera con la quale la società ha assunto la specifica obbligazione è sufficiente ad esimere il soggetto dalla conseguente responsabilità patrimoniale, sempre che non abbia poi egli in qualche modo partecipato, di fatto, all’assunzione del debito. 4) Dal testo dell’art. 20 del codice civile si desume l’obbligatorietà della redazione del bilancio solo per le associazioni riconosciute, senza, tuttavia, che ne sia disciplinato il contenuto, la forma ed i criteri di valutazione. Per le associazioni non riconosciute varrà quanto previsto e richiesto sul punto dallo statuto, ordinariamente riferibile alla compilazione obbligatoria quantomeno di un rendiconto economico-finanziario. Il che comporta necessariamente la tenuta di una contabilità che può assumere la forma e le modalità ritenute più opportune in base alle caratteristiche ed alla dimensione dell’associazione e che permetta di usufruire delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 148 T.U.I.R. (DPR 917/1986). Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento dovesse necessitarvi. Lo Sportello Legale * LE RESPONSABILITA’ DEL PRESIDENTE PER L’ATTIVITA’ MASTER Salve, riguardo l’attività che gli atleti master (tesserati FIC) che svolgono in modo autonomo, fuori dagli orari di allenamento della squadra agonistica, voglio chiedere se possa essere utile una loro dichiarazione per limitare le responsabilità del Presidente. Quesito firmato Premettiamo che, sovente, gli organizzatori di attività sportive fanno sottoscrivere ai partecipanti dichiarazioni liberatorie per declinare ogni eventuale propria responsabilità in ordine a danni che dovessero occorrere ai soci o a terzi. Si tratta di clausole che la giurisprudenza ritiene del tutto inefficaci, posto che la dichiarazione di esonero da responsabilità verrebbe a costituire una “esimente negoziale” rispetto alla lesione di beni per i quali l’ordinamento giuridico prevede l’assoluta indisponibilità da parte del loro stesso titolare. In sostanza, la sottoscrizione della liberatoria da parte di tutti quei soggetti che usufruiscono delle attività associative è vista con sfavore da parte dell’ordinamento giuridico, poiché tali soggetti, diversi dall’associazione, così facendo rinuncerebbero alla pretesa di un impegno minimo e inderogabile di diligenza, prudenza e perizia da parte dell’associazione sportiva, nell’espletamento della sua attività e conseguentemente ad ogni tutela risarcitoria. Tuttavia, va anche ricordato che l’art. 1229 codice civile sancisce la nullità delle clausole di esonero dalla responsabilità del debitore della prestazione (cioè la società ) per dolo o colpa grave, vale a dire per gravi mancanze che si dovessero ritrovare nella gestione dell’attività societaria. Questo premesso, riteniamo che, in un contesto di regolare sicurezza dell’attività e delle strutture della tua società , a fronte di soggetti che siano esperti della disciplina, una specifica dichiarazione possa costituire strumento idoneo ad evitare la responsabilità dei dirigenti societari. Qualora lo specchio d’acqua utilizzato presenti maggiori aspetti di rischio (ad esempio, lago di grandi dimensioni), riteniamo necessario che il sottoscrittore, prima dell’uscita, attesti di aver verificato concretamente le condizioni meteorologiche e dello specchio d’acqua interessato all’allenamento, dovendosi astenere qualora esse siano incompatibili con il sicuro esercizio della disciplina remiera. ____________________________ Vorrei conoscere le responsabilità che hanno gli allenatori e i dirigenti, qualora capitasse un grave incidente ad un atleta in acqua o durante l’allenamento a terra, e le eventuali conseguenze penali. Desidero sapere anche quali sono le regole da rispettare ed eventuali obbligatorietà come, per esempio, l’uso di salvagente, numero di atleti per allenatore, tipo di barca o altro. Per ultimo, se un atleta maggiorenne, mediante uno scritto da lui firmato, può declinare ogni responsabilità della società . Quesito firmato Le responsabilità dei dirigenti e degli allenatori. Responsabilità del dirigente Pertanto, il tesserato della società , utente del servizio erogato, può esigere l’adempimento dell’obbligazione da parte dell’organizzatore anche quando questo servizio consista in un’attività sportiva. Per tutte, riportiamo la seguente decisione (Trib. Genova, 4 maggio 2000) che ben esprime il principio: “la società sportiva ha l’obbligo di garantire con mezzi organizzativi idonei l’incolumità fisica degli allievi e deve, pertanto, organizzare i corsi vigilando sull’attività degli istruttori e sull’andamento delle lezioni, al fine di impedire che vengano superati i confini del rischio connaturato all’attività sportiva stessa”. Minori cautele dovranno essere predisposte quanto più l’atleta sia maturo ed esperto, abile a destreggiarsi (anche) da solo nelle situazioni di eventuale pericolo che dovessero prospettarsi nell’esercizio remiero. Cercando di fissare alcuni concreti criteri generali di cautela, il dirigente dovrà verificare che – L’atleta sia effettivamente capace di nuotare (requisito, ricordiamolo, necessario per partecipare alle regate, art. 5 Cod. Regate FIC) in modo da saper superare, anche psicologicamente, un rovesciamento dell’imbarcazione e, qualunque altra ipotesi di caduta in acqua in allenamento. – Le uscite degli atleti siano accompagnate, in proporzione alle capacità ed alle esperienze degli stessi, da un idoneo controllo in acqua, tale da consentire un pronto intervento in caso di difficoltà . Giova ripetere, ancora una volta, che ben diverse saranno le esigenze di tutela di un giovane inesperto a fronte di un atleta agonista di esperienza. Sul punto, il dirigente, in accordo con l’allenatore, dovrà predisporre delle regole di comportamento a cui attenersi caso per caso. – Le dotazioni di sicurezza dell’imbarcazione di appoggio – preferibilmente un gommone che consente migliori operazioni di salvataggio – comprendano almeno un salvagente, una coperta ed un mezzo marinaio, così da rendere superflua una particolare protezione sull’atleta. – In caso di uscita notturna, l’imbarcazione sia dotata di apposita luce di segnalazione. Alle ragioni di responsabilità del dirigente si affiancano le Responsabilità dell’allenatore È, pertanto, evidente, come già si è detto, che diverse debbano essere le attenzioni che si devono riservare ad un allievo alle prime armi rispetto ad un atleta esperto della disciplina con il quale, di consueto, l’allenatore, il medico sportivo ed il dirigente federale o di società sono usi discutere i metodi e le caratteristiche della preparazione. Si tratta di una vera e propria presunzione di responsabilità che il “precettore”, istruttore, ecc., può vincere solo dimostrando di non aver potuto impedire il fatto. Così si è affermato, ad esempio, che “il maestro di sci risponde degli infortuni subiti dagli allievi ai sensi dell’art. 2048, comma 2, cod. civ.”. Tuttavia, altri obiettano che la disposizione, che si applica solo per i minori di età , sarebbe riferibile ai danni cagionati da questi a terzi e non a quelli causati a sé medesimi, anche se, per giurisprudenza consolidata, la responsabilità degli istruttori sportivi comprende non solo i danni subiti dagli allievi ma anche quelli procurati dagli allievi ai terzi. Residua, quindi, l’art. 2043 del codice civile, disposizione generale in tema di danno non contrattuale, ove si prevede che “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. In questo caso, la responsabilità non è presunta, ma deve essere provata anche con riferimento alla sussistenza di un nesso di causalità , talvolta non facile da individuare, tra la condotta dell’allenatore e l’evento dannoso. Ad esempio, “L’istruttore di nuoto abilitato anche all’assistenza bagnanti in servizio presso una piscina, è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell’art. 40, comma 2, del cod. pen. («Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo») collegata alle sue qualifiche professionali, in forza della quale è tenuto ad assicurare l’applicazione, nella piscina, delle norme di prudenza prescritte dalla Federazione italiana nuoto” (Cass., Sez. IV, 18.4.2005, Morichetti). Talora può avvenire che l’evento lesivo sia addebitabile a due soggetti distinti. In tal caso, entrambi potranno essere dichiarati anche penalmente responsabili del fatto lesivo e obbligati in solido al risarcimento del danno. È possibile, infatti, che più persone siano soggette al dovere di evitare situazioni di danno: si pensi all’allenatore che abbia eccessivamente caricato l’atleta ed al medico sportivo che, con accertamenti negligenti, abbia mancato di rilevarne i nefasti effetti sul fisico dell’atleta. Si devono, comunque, rilevare i problemi di prova giudiziaria nell’individuazione del collegamento tra il danno fisico-psichico e le prescrizioni di allenamento, con la conseguente necessità di accurati accertamenti medico-legali da effettuarsi caso per caso. È necessario qui ricordare che, con decorrenza 31 marzo 2009, la FIC ha concluso la “Convenzione multi rischi per l’assicurazione infortuni, responsabilità civile generale a favore della federazione italiana canottaggio, dei suoi organi centrali e periferici, delle società affiliate e dei suoi tesserati”. La dichiarazione liberatoria Si tratta di clausole che la giurisprudenza ritiene del tutto inefficaci. Infatti, la dichiarazione di esonero da responsabilità verrebbe a costituire una «esimente negoziale» rispetto alla lesione di beni per i quali l’ordinamento giuridico prevede l’assoluta indisponibilità da parte del loro stesso titolare. Infatti, l’art. 5 del cod. civ. vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando questi importino una diminuzione permanente dell’integrità fisica. In sostanza, la sottoscrizione della liberatoria da parte di tutti quei soggetti che “usufruiscono” delle attività associative è vista con sfavore da parte dell’ordinamento giuridico, poiché tali soggetti, diversi dall’associazione, così facendo rinuncerebbero alla pretesa di un impegno minimo e inderogabile di diligenza, prudenza e perizia da parte dell’associazione sportiva, nell’espletamento della sua attività e conseguentemente ad ogni tutela risarcitoria. Tuttavia, va anche ricordato che l’art. 1229 cod. civ. sancisce la nullità delle clausole di esonero dalla responsabilità del debitore della prestazione (cioè la società ) per dolo o colpa grave, vale a dire per gravi mancanze che si dovessero ritrovare nella gestione dell’attività societaria. *** Una trattazione più completa su questi temi, con indicazione di casi pratici, è contenuta nel “Manuale delle associazioni sportive” che il Consiglio federale ha deliberato di consegnare in omaggio a tutte le Società affiliate che ne hanno fatto richiesta, come ampiamente pubblicizzato sul sito federale (http://www.canottaggio.org/web_FIC_2009/2009_2news/0407_manuale.shtml). *CERTIFICATI MEDICI NEI TRASFERIMENTI DEGLI ATLETI Abbiamo tesserato un atleta della Canottieri X con regolare nullaosta di trasferimento ma ora suddetta Canottieri non ci rilascia l’originale della visita medica ancora valida perché dice che la deve conservare per 5 anni. Come ci dobbiamo comportare noi? Possiamo usare la copia per l’atleta durante le gare o sono obbligati a darci la copia per la società visto che ora è un nostro atleta? Cosa dice il regolamento a riguardo? Sicuri di una vostra esauriente risposta porgiamo distinti saluti. La normativa in vigore prevede che la conservazione per cinque anni della certificazione medica di idoneità agonistica e, soprattutto, della documentazione medica sottostante sia conservata, non già presso la società di tesseramento, ma |
















