A Genova l’Assemblea Straordinaria approva le modifiche allo Statuto
A Genova l’Assemblea Straordinaria approva le modifiche allo Statuto
GENOVA, 31 ottobre 2009 – Nel corso dell’Assemblea Straordinaria, tenutasi quest’oggi all’Hotel Bristol di Genova, sono state sottoposte all’attenzione degli Affiliati, dei delegati Atleti e Tecnici le proposte di adeguamento statutario ai Principi Fondamentali recentemente emanati dal CONI ed anche proposte di modifica avanzate dal Consiglio Federale.
Sono state approvate le norme che riconoscono il diritto alla libera prestazione delle attività sportive ed il diritto al mantenimento del tesseramento e alla salvaguardia del merito sportivo acquisito dalle atlete in maternità (articolo 11).
E’ stato introdotto il divieto per i tesserati coinvolti nell’attività di vertice di effettuare o accettare direttamente o indirettamente scommesse relative a competizioni in ambito FIC (articolo 23).
E’ stato precisato che ai rappresentanti di un soggetto affiliato, nell’ambito dell’Assemblea Nazionale, spetta esclusivamente il diritto di voto per una sola categoria per le quali risulta tesserato (articolo 30).
Nell’ambito del medesimo consesso, i rappresentanti degli atleti e dei tecnici non possono ricevere né rilasciare deleghe (articolo 30).
In merito all’elezione del Presidente Federale, sono state effettuate alcune precisazioni relative al quorum dei voti in caso di elezione successiva a due o più mandati consecutivi (articolo 37).
In merito al Consiglio Federale, qualora nel corso del quadriennio vengano a mancare uno o più consiglieri federali in numero inferiore alla metà e qualora non vi sia possibilità di applicare le norme sulla surrogazione dei consiglieri previsti dall’articolo 48, ove inoltre non sia compromessa la funzionalità dell’organo si procederà all’integrazione dei posti vacanti con nuove elezioni in occasione della prima Assemblea utile. Nel caso in cui, invece, sia compromessa tale funzionalità, il Consiglio dovrà convocare un’Assemblea straordinaria entro 60 giorni e celebrarla nei successivi 30 giorni. Depennata, dunque, la disposizione relativa alle dimissioni temporanee della metà più uno dei consiglieri federali contenuta nella vecchia formulazione dell’articolo 49.
In materia di giustizia sportiva, è stato abolito il limite dei due mandati per i giudici sportivi (articolo 57). Ribadita la necessità che i componenti degli Organi di Giustizia siano in possesso della Laurea in materie giuridiche (articolo 59).
In merito ai requisiti per ricoprire le cariche federali, è stata precisata l’ineleggibilità di tutti coloro che abbiano come fonte prevalente di reddito un’attività commerciale collegata alla gestione della Federazione (articolo 89).
Elevata a rango di norma statutaria la disposizione già presente nel Regolamento Organico relativa al termine di tre giorni per l’opzione delle cariche nel caso in cui un soggetto si trovi in una delle situazioni di incompatibilità presente nello Statuto.
Sono state poi introdotte le norme relative al bilancio di previsione e consuntivo in materia amministrativa (articolo 95), ispirate al principio di trasparenza che, per altro, erano già proprie dalla Federazione.
Respinte, invece, le proposte di modifica relative alla previsione in favore dei componenti di organi direttivi investiti di particolari cariche di un’indennità, da determinarsi in conformità a criteri e parametri stabiliti dal CONI (articoli 47 e 89).
Per quanto attiene le proposte di modifica avanzate dal Consiglio Federale, è stata respinta la proposta relativa alla modifica dell’art. 4, riguardante l’abolizione dei requisiti dell’accesso anche non direttamente collegato alla sede a uno specchio d’acqua e del possesso di idonee imbarcazioni quali requisiti essenziali per l’ affiliazione; tali requisiti, infatti, secondo la proposta del Consiglio sarebbero stati necessari solo per la pratica agonistica remiera che attribuisce punteggio e avrebbero permesso l’affiliazione senza diritto di voto alle associazioni sportive dilettantistiche praticanti la disciplina dell’indoor rowing.
Approvata, invece, la modifica relativa al termine dell’anno agonistico al 31 dicembre, in corrispondenza con la fine dell’anno solare (articolo 5).
Tra i doveri dei tesserati, è stato inserito l’obbligo di osservanza del Codice Etico emanato dalla Federazione (articolo 23). Quanto alle competenze specifiche dell’Assemblea Ordinaria è stato precisato che la determinazione delle quote massime dovute dagli affiliati è relativa alle quote massime dovute, lasciando in tal modo al Consiglio Federale la possibilità di ridurle.
Modificata la tabella dei punteggi contenuta all’Allegato “A” allo Statuto con la previsione del punteggio da assegnare in occasione dei Giochi Olimpici Giovanili recentemente introdotti dal CIO.
















