Comunicato Stampa
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di Massimo Benvenuti Cambiano diverse cose per il risparmiatore, e vale la pena di soffermarci sulle più importanti. Assegni (art. 49 del Decreto) Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l’ indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; in più, ciascuna girata deve recare il codice fiscale del girante. Se manca, l’assegno è ritenuto nullo. Stesso discorso anche per gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari: se l’importo è inferiore a 5.000 euro il cliente può richiedere – sempre per iscritto – il rilascio in forma libera (senza la clausola “Non trasferibile”). Ovviamente chi ha in mano libretti di assegni “vecchi” (rilasciati cioè prima del 30 aprile prossimo) dovrà ricordarsi di aggiungere la clausola “Non trasferibile” sul libretto d’assegni (di solito c’è uno spazio apposito appena sotto l’importo da scrivere in cifre, in alto sulla destra) per le operazioni di importo uguale o superiore a 5.000 euro ed indicare sul retro il codice fiscale del girante da indicare sotto alla firma del girante stesso (detto in parole povere, il girante è il beneficiario dell’assegno ovvero la persona alla quale avete “intestato” l’assegno). Denaro contante Libretti di risparmio Sanzioni In ogni caso, Banche e Poste si stanno attrezzando per fornire ai propri clienti informazioni al riguardo. Sul sito dell’Abi (http://www.abi.it) è possibile leggere l’intera normativa. FONTE: La Voce |
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Milano, 31 mar. – Tra un mese, esattamente il 30 aprile prossimo, entrerà in vigore il Decreto n.231 che dà attuazione alla Direttiva Europea sull’Antiriciclaggio n. 2005/60/CE, direttiva nata con lo scopo di contrastare il riciclaggio di proventi derivanti da attività criminose e destinati al finanziamento del terrorismo.















