Avvisi

AVVISO n. 07/2025 – Decreto Milleproroghe – Legge di Bilancio 2025

venerdì 24 Gennaio 2025

AVVISO n. 07/2025 – Decreto Milleproroghe – Legge di Bilancio 2025

Il decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. Decreto Milleproroghe) e la legge 30 dicembre 2024, n. 207, hanno introdotto alcune novità di interesse dello sport dilettantistico.

IVA

L’art. 3, comma 10, D.L. 202/2024, ha prorogato al 1 gennaio 2026 l’entrata in vigore dell’art. 5, comma 15 quater, D.L. 146/21, che prevedeva la modifica dell’art. 4, comma 4, DPR 633/72 (abolendo il regime di esclusione per le prestazioni svolte dagli enti sportivi dilettantistici) e dell’art.10, Dpr 633/72 introducendo il regime di esenzione IVA per i corrispettivi specifici derivanti dalle “prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”

A seguito di tale proroga gli enti sportivi dilettantistici (ssd e asd) potranno continuare ad applicare il regime di esclusione da IVA previsto dall’art. 4, comma 4, DPR 633/72 (confermato dal D.L. 113/2024 anche per le ssd) per le prestazioni di servizi direttamente connesse all’attività istituzionale sportiva (corsi di formazione, quote iscrizione a manifestazioni sportive, etc.) svolte a favore di soci e/o tesserati del medesimo organismo nazionale cui risulta affiliata la ssd/asd.

Nel caso in cui le prestazioni sopra indicate siano svolte a favore di soggetti non soci e non tesserati, la ssd/asd potrà ai fini IVA applicare il regime di esenzione introdotto dal D.L. 22 giugno 2023, n.75, mentre ai fini delle Imposte Dirette i corrispettivi saranno imponibili non potendo rientrare nel regime di de-commercializzazione previsto dall’art. 148, comma 3, TUIR. Resta in tal caso applicabile il regime di favore previsto dalla L.398/91

PREMI

Il decreto milleproroghe e la legge di bilancio 2025, non hanno prorogato la soglia di esenzione per i premi fino ad euro 300, prevista dal D.L. 215/23, art. 14, comma 2-quater.

Pertanto, dal 1 gennaio 2025, i premi corrisposti in occasione di manifestazioni sportive come previsto dal D.Lgs. 36/21, non potranno usufruire di alcuna soglia di esenzione e dovranno essere assoggettati interamente alla ritenuta a titolo di imposta pari al 20%.

Gli importi delle ritenute dovranno essere versati dal soggetto erogante entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento con modello F24 utilizzando il codice tributo 1047.

RIMBORSI SPESE

La legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024) all’articolo 1, commi 81-83 ha introdotto specifiche disposizioni in merito al rimborso delle spese sostenute dai lavoratori subordinati o autonomi (tra i quali rientrano i lavoratori sportivi con i quali è stato sottoscritto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa) in occasione delle trasferte effettuate fuori dalla sede di lavoro.

Al fine di evitare la tassazione in capo al percipiente ( da cui deriverebbe l’assoggettamento degli importi a ritenute fiscali e previdenziali) è necessario che le spese sostenute e documentate (spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, compresi taxi e Ncc) siano pagate dallo stesso con strumenti tracciabili quali: Carte di debito, carte di credito, anche prepagate, bonifici bancari etc.

L’unica eccezione è costituita dalle spese relative ai trasporti effettuate mediante autoservizi pubblici di linea, cui non si applicano le nuove restrizioni.

Pertanto, i dipendenti o i collaboratori in caso di trasferte dovranno utilizzare per i pagamenti una carta di credito, personale o aziendale anche per il pagamento di taxi, ristoranti, bar, etc.

In mancanza della documentazione attestante il pagamento con strumenti tracciabili, le somme rimborsate al dipendente o collaboratore, sconteranno le ritenute fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente.

Cordiali saluti.

La Segreteria federale