Avviso n°35/2012
Prot. n° 2868
ROMA,
05 luglio 2012 -
Si informa che, a seguito della modifiche apportate ai Principi fondamentali degli statuti delle FSN e
dei principi dei giustizia sportiva deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI,
tutte le Federazioni Nazionali sono state obbligate ad apportare alcune
modifiche di adeguamento dal contenuto obbligatorio al proprio Statuto.
Con comunicazione prot. 661 del 5 ottobre 2011 (All.1), il Segretario Generale del CONI
informava le Federazioni della modifica dell’art. 22 dello Statuto CONI, con la
previsione della possibilità per le Federazioni di avvalersi di un commissario ad acta
nominato dalla Giunta Nazionale del CONI per le modifiche statutarie derivanti
da mero recepimento dei principi fondamentali degli statuti dei principi dei
giustizia sportiva deliberati dal Consiglio Nazionale, nonché dalle disposizioni
di legge.
Considerato che le modifiche oggetto dell’intervento del commissario ad
acta erano solo ed esclusivamente
quelle che non avrebbero comportato alcuna elaborazione discrezionale, la FIC, al pari della quasi totalità delle Federazioni Sportive
Nazionali, al fine di evitare l’apposita convocazione di una specifica Assemblea
Straordinaria, chiedeva ed otteneva (All.2) di avvalersi della procedura sopra descritta.
Le necessarie modifiche statutarie sono state trasmesse dal commissario
ad acta alla Giunta Nazionale del Coni, che ne ha deliberato l’approvazione con
provvedimento n.128 del 21 maggio 2012 (All.3 comprensivo della Relazione della Direzione Affari
Legali del CONI alla Giunta Nazionale). Il testo del nuovo Statuto FIC (All.ti
4 e
5) è
immediatamente esecutivo e non necessita della ratifica dell’Assemblea
Straordinaria né del Consiglio Federale.
Il Regolamento Organico FIC sarà oggetto degli adeguamenti conseguenti
alle modifiche statutarie
Segnaliamo che le modifiche riguardano le seguenti materie:
Poteri, competenze e responsabilità del Presidente e del Consiglio Federale
Competenze della Commissione Tecnico Nazionale
Numero dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
Sistema di giustizia e arbitrato per lo sport
S’informa altresì di aver già rilevato e segnalato l’ incongruenza tra il
contenuto dell’art. 42, comma 4 (modificato) e l’art. 46, comma 1 dello Statuto.
I competenti Uffici del CONI provvederanno al necessario adeguamento quanto
prima. A tale proposito si precisa che il Consiglio Federale deve riunirsi
almeno 4 volte l’anno.
La Segreteria Generale