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Covid-19. Aggiornamenti per l’attività sportiva di Canottaggio

domenica 3 Maggio 2020

Covid-19. Aggiornamenti per l’attività sportiva di Canottaggio


ROMA, 03 maggio 2020 – Lo scorso 26 aprile 2020 è stato emanato un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) che interessa anche le attività sportive. All’articolo 1 MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE:

Lettera f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;”

Lettera g) Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali.

Si ricorda che al medesimo articolo, alla lettera a) “…..è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano……..”.

Per quanto sopra ed in considerazione che le Linee guida del Comitato scientifico della Protezione Civile a cura dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri non sono ancora state emanate, potranno allenarsi i soli atleti di interesse nazionale di cui all’elenco pubblicato sul sito federale (link) deciso con delibera del 17 marzo u.s.. Gli allenamenti potranno effettuarsi solo in barche singole e secondo le disposizioni indicate dalla Direzione Tecnica d’intesa con il Medico Federale nonché delle indicazioni del responsabile del sito sportivo ove l’atleta si allena.

Atleti riconosciuti di interesse nazionale

AVVISO N. 53/2020 – Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 Aggiornamenti per l’attività sportiva di Canottaggio