ROMA,
30 luglio 2007 - È entrata in vigore oggi la nuova versione delle
Norme Sportive Antidoping (N.S.A.) deliberate dalla Giunta Nazionale il
25 giugno 2007. Le norme hanno efficacia immediata per tesserati e
affiliati alle Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.) e alle Discipline
Sportive Associate (D.S.A.) nonché per tutti gli atleti italiani
inseriti nell’elenco di altissimo livello (RTP), anche se non tesserati
per le F.S.N. o D.S.A. Nel testo alcuni punti porteranno sostanziali e
rilevanti novità all’attuale ordinamento. Ecco alcune di queste
innovazioni:
1) L’Ufficio di Procura Antidoping può chiedere agli Organi di
giustizia, nei confronti dei soggetti, anche stranieri, non tesserati
alle F.S.N. o D.S.A. di adottare provvedimenti di inibizione a rivestire
in futuro cariche o incarichi in seno al C.O.N.I., alle F.S.N. o D.S.A.,
a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli
Atleti ed al personale addetto ovvero a prendere parte alle
manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio
nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi.
2) L’Ufficio di Procura Antidoping è altresì l’organismo legittimato a
presenziare dinnanzi al T.A.S. nei procedimenti disciplinari per
violazioni delle N.S.A. ed è legittimato a richiedere al C.O.N.I.- NADO
la stipula di appositi Protocolli d’intesa con le Autorità Giudiziarie.
3) E’ previsto un unico grado di giustizia sportiva federale mentre
l’appello si svolgerà davanti al Giudice di Ultima Istanza del C.O.N.I.
in armonia con quanto stabilito dal Programma Mondiale Antidoping WADA.
Per questo le F.S.N. e le D.S.A. devono attribuire al proprio Organo di
giustizia, competente a giudicare in ultima istanza sulle impugnazioni
avverso le decisioni dei propri Organi di Giustizia Sportiva, la
competenza di primo grado in materia di violazione delle N.S.A. In
regime transitorio, per i procedimenti per i quali vi è già stato il
deferimento da parte dell’Ufficio di Procura Antidoping all’Organo di
giustizia federale di primo grado, continuano ad applicarsi le norme
processuali della precedente versione delle N.S.A. In tutti i casi,
completato il procedimento dal Giudice di Ultima Istanza, è possibile
sempre presentare appello esclusivamente al TAS.
4) Le F.S.N. e le D.S.A. devono provvedere tempestivamente alla
trasmissione delle sentenze, corredate delle motivazioni, del proprio
Organo di giustizia oltre che all’Ufficio di Procura Antidoping ed alle
parti interessate, contestualmente anche alla WADA ed alla rispettiva
Federazione Internazionale.
5) il C.O.N.I.-NADO può stipulare appositi Protocolli d’intesa con le
Organizzazioni Antidoping riconosciute dalla WADA per ottimizzare la
cooperazione in materia di controlli antidoping su eventi sportivi
internazionali che si tengono in Italia e nel rispetto del principio di
sovranità territoriale.
6) Per assicurare una ancora più incisiva attenzione al fenomeno
dell’uso terapeutico di sostanze e metodi proibiti ed una armonizzazione
delle procedure, con riferimento alle disposizioni contenute nella legge
376/2000, come richiesto dalla WADA l’istituto delle TUEs (esenzioni a
fini terapeutici) è stato rivolto ai soli atleti inseriti nell’elenco
RTP. Per tutti gli altri soggetti ovvero per i controlli antidoping
sanitari è stato previsto il ricorso alla “dichiarazione di uso
terapeutico di sostanze vietate o metodi proibiti” che l’atleta
interessato dovrà produrre alla Commissione Antidoping del C.O.N.I.
entro sette giorni lavorativi dalla sessione di prelievo.
7) Il CONI.- NADO, in considerazione delle peculiarità istituzionali, ha
delegato al Comitato Italiano Paraolimpico la fase esecutiva delle
sessioni di prelievo, della gestione dei risultati, nonché delle
esenzioni a fini terapeutici, relativa agli atleti paralimpici ferma
restando la competenza dell’Ufficio di Procura Antidoping e del Giudice
di Ultima Istanza.
FONTE: CONI |