CONI, in vigore le nuove Norme Sportive Antidoping

ROMA, 30 luglio 2007 - È entrata in vigore oggi la nuova versione delle Norme Sportive Antidoping (N.S.A.) deliberate dalla Giunta Nazionale il 25 giugno 2007. Le norme hanno efficacia immediata per tesserati e affiliati alle Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.) e alle Discipline Sportive Associate (D.S.A.) nonché per tutti gli atleti italiani inseriti nell’elenco di altissimo livello (RTP), anche se non tesserati per le F.S.N. o D.S.A. Nel testo alcuni punti porteranno sostanziali e rilevanti novità all’attuale ordinamento. Ecco alcune di queste innovazioni:

1) L’Ufficio di Procura Antidoping può chiedere agli Organi di giustizia, nei confronti dei soggetti, anche stranieri, non tesserati alle F.S.N. o D.S.A. di adottare provvedimenti di inibizione a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al C.O.N.I., alle F.S.N. o D.S.A., a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli Atleti ed al personale addetto ovvero a prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi.
2) L’Ufficio di Procura Antidoping è altresì l’organismo legittimato a presenziare dinnanzi al T.A.S. nei procedimenti disciplinari per violazioni delle N.S.A. ed è legittimato a richiedere al C.O.N.I.- NADO la stipula di appositi Protocolli d’intesa con le Autorità Giudiziarie.
3) E’ previsto un unico grado di giustizia sportiva federale mentre l’appello si svolgerà davanti al Giudice di Ultima Istanza del C.O.N.I. in armonia con quanto stabilito dal Programma Mondiale Antidoping WADA. Per questo le F.S.N. e le D.S.A. devono attribuire al proprio Organo di giustizia, competente a giudicare in ultima istanza sulle impugnazioni avverso le decisioni dei propri Organi di Giustizia Sportiva, la competenza di primo grado in materia di violazione delle N.S.A. In regime transitorio, per i procedimenti per i quali vi è già stato il deferimento da parte dell’Ufficio di Procura Antidoping all’Organo di giustizia federale di primo grado, continuano ad applicarsi le norme processuali della precedente versione delle N.S.A. In tutti i casi, completato il procedimento dal Giudice di Ultima Istanza, è possibile sempre presentare appello esclusivamente al TAS.
4) Le F.S.N. e le D.S.A. devono provvedere tempestivamente alla trasmissione delle sentenze, corredate delle motivazioni, del proprio Organo di giustizia oltre che all’Ufficio di Procura Antidoping ed alle parti interessate, contestualmente anche alla WADA ed alla rispettiva Federazione Internazionale.
5) il C.O.N.I.-NADO può stipulare appositi Protocolli d’intesa con le Organizzazioni Antidoping riconosciute dalla WADA per ottimizzare la cooperazione in materia di controlli antidoping su eventi sportivi internazionali che si tengono in Italia e nel rispetto del principio di sovranità territoriale.
6) Per assicurare una ancora più incisiva attenzione al fenomeno dell’uso terapeutico di sostanze e metodi proibiti ed una armonizzazione delle procedure, con riferimento alle disposizioni contenute nella legge 376/2000, come richiesto dalla WADA l’istituto delle TUEs (esenzioni a fini terapeutici) è stato rivolto ai soli atleti inseriti nell’elenco RTP. Per tutti gli altri soggetti ovvero per i controlli antidoping sanitari è stato previsto il ricorso alla “dichiarazione di uso terapeutico di sostanze vietate o metodi proibiti” che l’atleta interessato dovrà produrre alla Commissione Antidoping del C.O.N.I. entro sette giorni lavorativi dalla sessione di prelievo.
7) Il CONI.- NADO, in considerazione delle peculiarità istituzionali, ha delegato al Comitato Italiano Paraolimpico la fase esecutiva delle sessioni di prelievo, della gestione dei risultati, nonché delle esenzioni a fini terapeutici, relativa agli atleti paralimpici ferma restando la competenza dell’Ufficio di Procura Antidoping e del Giudice di Ultima Istanza.

FONTE: CONI


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