ROMA,
20 gennaio 2011 - A seguito della Circolare 18 gennaio 2011, pervenuta in Segreteria il giorno
successivo, emanata dal CONI in ossequio alla normativa statale in tema di
contenimento della spesa pubblica, la Federazione Italiana Canottaggio, dopo un
confronto con i propri consulenti, si vede costretta, con rammarico, a
sospendere e rimandare a data da destinarsi la Conferenza Nazionale Allenatori e
l’Assemblea dei Giudici Arbitri, di prossima effettuazione.
Secondo l’interpretazione del Coni, anche la Federazione Italiana Canottaggio,
ente di diritto privato ma sovvenzionato dal Coni con fondi pubblici, ricade tra
gli organismi tenuti a dare attuazione integrale a tali disposizioni di Legge.
La citata Circolare impone alle Federazioni Sportive Nazionali l’obbligo di
adeguarsi a tali direttive e, in particolare, per quel che riguarda le spese di
formazione, dispone che “ai sensi del comma 13 dell’articolo 6, a decorrere
dall’anno 2011, la spesa annua per attività di formazione deve essere non
superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta per competenza economica
nell’anno 2009. Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione della
citata disposizione costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilità erariale”. Inoltre, con riferimento alle spese per relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, a decorrere dall’anno
2011, le stesse non devono eccedere il 20% della spesa sostenuta nel 2009 e
devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero competente.
Pertanto, la decisione di rinviare i due Eventi a data da destinarsi è
necessaria.
In ogni caso, la Federazione Italiana Canottaggio, consapevole dell’importanza
dell’attività di formazione che deve riguardare le Categorie interessate,
intende richiedere al Ministero competente l’autorizzazione a che tali eventi
possano egualmente svolgersi, peraltro in data ad oggi non determinabile.
Con l’occasione, si comunica che la Federazione Italiana Canottaggio, unitamente
ad altre 15 Federazioni, ha già inoltrato ricorso al TAR del Lazio avverso il
suo inserimento nell’elenco ISTAT degli enti tenuti all’osservanza di tale
normativa.