Responsabilità dei dirigenti
La questione proposta mette in luce
molteplici problematiche da
affrontare separatamente.
Innanzitutto, per quanto concerne la
natura e la titolarità della
responsabilità dei dirigenti nelle
A. S. D. occorre ricordare la
distinzione operata dal codice
civile fra associazioni riconosciute
e non, essendo dotate soltanto le
prime di personalità giuridica. Tale
distinzione risulta essere
praticamente rilevante dal punto di
vista della responsabilità dei
presidenti e degli altri dirigenti,
in quanto negli enti dotati di
personalità giuridica la
responsabilità patrimoniale di
questi soggetti si confonde con
quella sociale, mentre nel secondo
caso ne rimane nettamente distinta.
Quindi, qualora l’A. S. D. sia
riconosciuta, le obbligazioni
sociali dovranno essere adempiute
con il patrimonio sociale, a meno
che il dirigente non si renda
responsabile di comportamenti che
travalichino il proprio ruolo e
consistano ad esempio in fatti-reato
o in azioni connotate da gravissima
negligenza o imprudenza.
Più delicato è il discorso per le
associazioni non riconosciute poiché
in tal caso l’art. 38 c.c. afferma
che delle obbligazioni sociali si
risponda non solo con il fondo
comune, ma anche con la
responsabilità personale e solidale
di coloro i quali abbiano agito in
nome e per conto dell’associazione.
A tal proposito, risulta essere
peculiare la figura del Presidente,
il quale risponde anche degli atti
compiuti da soggetti che abbiano
agito su suo incarico espresso,
salvo che egli non dichiari di
essere ignaro dell’operazione
compiuta da terzi.
Un altro aspetto da considerare è
quello della responsabilità fiscale,
legato alla normativa specifica per
le associazioni dilettantistiche
dettata dalla l. 282/90; qualora
l’ente sportivo non si uniformi alle
prescrizioni dell’art. 90 della
predetta legge, l’associazione
perderà le agevolazioni fiscali e
sarà soggetta (nella persona di chi
ne detiene la rappresentanza legale)
alle sanzioni previste.
Per ciò che riguarda, invece, la
responsabilità penale dei dirigenti,
tale questione è legata alla
tematica degli infortuni che di
seguito verrà autonomamente
trattata; per ora, occorre ricordare
che l’attività sportiva di per sé
sottopone gli atleti ad un rischio
“consentito” maggiore rispetto ad
altre figure professionali. Ciò
detto, particolare attenzione deve
essere prestata dal soggetto che
abbia l’incarico di gestore
dell’impianto sportivo o di
organizzatore della manifestazione;
infatti, egli risponde di
comportamenti colposi, riconducibili
alla scorretta manutenzione o
gestione dell’impianto che ospita
l’evento o alla mancata
conformazione alla normativa sulla
sicurezza prevista per quel dato
evento.
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Responsabilità
del direttore sportivo
Il direttore
sportivo detiene un ruolo
fondamentale in un’associazione
sportiva, visti i delicati compiti
tecnici ed amministrativi che
assolve. Di recente, la Federazione
Italiana Giuoco Calcio ha operato
una regolamentazione in materia,
modificando, con il Comunicato
Ufficiale 111/A, il regolamento
dell’Elenco speciale dei direttori
sportivi ed istituendo, per le
società dilettantistiche, la figura
del collaboratore della gestione
sportiva. I club non
professionistici potranno
arricchire, quindi, il proprio
organigramma con uno o più dirigenti
incaricati di svolgere le mansioni
tecniche, gestionali ed
amministrative, offrendo così alle
società per cui sono tesserati
elevati standard di competenze e
certificata conoscenza delle
normative federali, grazie al pieno
riconoscimento che l’ordinamento
sportivo consente ora di tributare a
questa categoria.
Occorre, a tal proposito,
considerare che la disciplina si
rivolge certamente alle società
dilettantistiche ma, trattandosi di
una normativa emessa dalla
Federcalcio, essa riguarda
esclusivamente i tesserati di quella
Federazione e non è estendibile
analogicamente ad altre realtà.
Ciò considerato, si ritiene che le
responsabilità del direttore
sportivo di una A. S. D. (non
affiliata alla Federcalcio) siano
tanto quelle di carattere generale,
risultanti dal dettato dell’art.
1176 c.c. e seguenti (adempimento
dell’obbligazione), quanto quelle
specifiche, derivanti dalle mansioni
previste dal singolo rapporto di
lavoro.
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Responsabilità
in caso di infortunio di atleta
ospite in altra Associazione
L’infortunio di
un atleta pone delle problematiche
tanto dal punto di vista civile
quanto da quello penale.
Preliminarmente occorre considerare
due aspetti molto rilevanti; il
primo riguarda la copertura
assicurativa a cui provvede la
federazione di appartenenza al
momento del tesseramento (art. 51 l.
289/2002), che mette al riparo le
singole società da ordinarie pretese
risarcitorie legate agli infortuni.
Il secondo inerisce, invece, alla
peculiarità dell’attività sportiva;
infatti, una oramai consolidata
giurisprudenza, ritiene che
nell’attività sportiva esista
un’alea di rischio “consentito” più
ampia che in altri settori, alea che
varia a seconda delle
caratteristiche dello sport di cui
si tratta (il margine è più ampio
per gli sport intrinsecamente più
violenti).
Conseguentemente a ciò, i maggiori
rischi in sede di responsabilità
civile e penale riguardano i gestori
degli impianti sportivi o gli
organizzatori degli eventi, i quali,
come affermato da recente
giurisprudenza, devono adottare
cautele che siano in grado di
neutralizzare i rischi per
l’incolumità altrui; in tal modo si
può configurare responsabilità
colposa del gestore/organizzatore
anche in assenza di violazione di
specifiche norme in materia, qualora
questi non abbia fatto tutto il
possibile per ridurre al minimo la
probabilità della verificazione
dell’evento lesivo.
Concludendo, si può affermare che,
nel caso di un infortunio
“ordinario”, legato alla normale
pratica sportiva, la copertura
assicurativa è idonea a coprire le
lesioni riportate; nel caso in cui
l’infortunio sia legato ad una
negligenza, imprudenza o imperizia
nella manutenzione degli impianti,
la responsabilità si trasferisce
all’associazione ospitante o
all’ente che, a qualsiasi titolo,
gestisce l’impianto (che, a sua
volta, è opportuno sia assicurato
per la copertura dei suddetti
danni).
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