Domanda:
Problemi inerenti
a rinnovo tesseramento di giovane
atleta in possesso di doppia
cittadinanza comunitaria (tedesca ed
irlandese) che ha trasferito la
residenza per motivi di studio in un
comune svizzero.
Per quanto
attiene alla questione proposta, si
ritiene che il cambio di residenza
di un atleta straniero comunitario
in un comune non italiano (nello
specifico svizzero) non possa
configurare alcuna problematica
particolare.
Infatti, l’art. 11 lettera d) del
Regolamento Organico dispone che il
tesseramento degli atleti stranieri
debba avvenire nel rispetto della
vigente legislazione in materia e
delle direttive emanate dal CONI.
Tale tesseramento ha generato, nel
passato, dubbi rilevanti in quanto
si è posta l’esigenza di
contemperare il valore
dell’internazionalità dello sport
con la tutela delle ragioni
economico-sociali che lo legano ad
una comunità nazionale. A tal
proposito, si è deciso di limitare
gli stranieri tesserabili ad un
numero stabilito dalle Federazioni,
conformemente a quanto deliberato
dal CONI.
La Corte di Giustizia Europea ha già
da lungo tempo limitato tale
disposizione agli atleti
extracomunitari, equiparando i
comunitari agli italiani; nel caso
di specie, possedendo l’atleta una
cittadinanza comunitaria ed avendo
spostato la residenza in un Paese
terzo che ha comunque sottoscritto
la Convenzione di Schengen sulla
libera circolazione, non sembrano
sussistere ostacoli particolari al
rinnovo del tesseramento del
soggetto in questione.
Più delicata appare la questione
inerente alla partecipazione del
ragazzo ai Campionati italiani:
l’art. 94 del Codice delle Regate
afferma, infatti, che ai campionati
possano partecipare atleti di
cittadinanza italiana a prescindere
dalla residenza ed atleti stranieri
che dimostrino di avere la residenza
in Italia da almeno tre anni e che
abbiano fatto attività agonistica
presso un soggetto affiliato alla
F.I.C. per almeno due anni. Lo
spostamento della residenza
costituisce, evidentemente, un
ostacolo in tal senso.
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