ROMA,
06 aprile 2010 -
A fronte di alcune
richieste di chiarimento pervenute
allo
Sportello FIC, pubblichiamo
il parere redatto dal vicepresidente
vicario Stefano Comellini e
dal giudice arbitro Nicola
Moschella.
La
corretta individuazione della
disciplina applicabile alle regole
di conduzione dei carrelli rimorchio
richiede l’approfondito esame di
quanto disposto nel Codice della
Strada (D.Lgs. 285/1992) agli artt.
56 (Rimorchi), 10 (Trasporti
in condizioni di eccezionalità),
116 (Patente….).
Con particolare
riguardo alla questione “massa” del
rimorchio è bene individuare,
preliminarmente, il significato dei
termini di seguito utilizzati.
La “massa minima”
(permanente) corrisponde alla tara
del veicolo (o del rimorchio); la
“massa complessiva a pieno carico” è
quella massima raggiungibile.
La massa complessiva
è determinata dal costruttore,
verificata in sede di collaudo, ed
annotato nel campo F.2 della carta
di circolazione.
La differenza fra la
massa complessiva e la massa minima
individua la portata, cioè la
massa massima di persone e cose
trasportabili con l'autoveicolo o il
rimorchio.
Alcuni rimorchi
presentano l’indicazione della massa
complessiva a pieno carico massima
(sulla carta di circolazione) e di
una minima (sul libretto di uso e
manutenzione e, a volte, anche sulla
carta di circolazione). Solo
quella che compare sulla carta di
circolazione fa fede per determinare
la categoria della patente richiesta.
Questo premesso, la
patente di categoria B autorizza
(art. 116, comma 3, CdS) a guidare
un veicolo di massa complessiva non
superiore a 3,5 t.
- anche se trainante
un rimorchio leggero (fino a
750 kg. a pieno carico – comma 4);
- anche se trainante
un rimorchio non leggero con
massa a pieno carico non eccedente
la massa a vuoto della motrice e
tale che la somma dei pesi a pieno
carico dei due veicoli (motrice più
rimorchio)
non superi le 3,5 t..
Fuori dai predetti
casi, il rimorchio deve essere
trainato con l’estensione E
(“Autoveicoli per la cui guida è
richiesta la patente delle categorie
B, C e D, per ciascuna delle quali
il conducente sia abilitato, quando
trainano un rimorchio che non
rientra in quelli indicati per
ciascuna delle precedenti
categorie”) sulla patente categoria
B.
L’estensione E sulla
patente di guida B (art. 116, comma
7, CdS) non equivale alla patente C
che, invece, abilitando alla guida
di mezzi superiori alle 3,5 t.,
resta tuttavia vincolata al rispetto
del limite di 750 kg. per i carrelli
rimorchiati. Nel caso di carrello di
peso superiore trainato da veicolo
di massa superiore a 3,5 t. si
renderà necessaria l’estensione E
alla patente C (C più E).
A tal proposito, si
rilevi che la “massa complessiva
massima” è quella indicata sul
libretto e non quella reale, pur
inferiore, accertata al momento
della contestazione.
Uno schema per
chiarire meglio:
Rimorchio leggero
(massa complessiva
fino a kg 750)
È sufficiente la
patente B.
Rimorchio non leggero
(massa complessiva
superiore a kg 750 con massa
complessiva non superiore alla massa
minima della motrice).
È sufficiente la
patente B solo se la somma delle
masse complessive a pieno carico,
rilevabili dalle carte di
circolazione di motrice e rimorchio,
è minore o uguale a 3,5 tonnellate;
in caso contrario, cioè se questa
somma supera le 3,5 tonnellate,
necessita la patente B con
estensione E.
Rimorchio non leggero
(massa complessiva
pari o superiore a kg 750 e
superiore alla massa minima della
motrice)
Necessita la patente
B con estensione E, a prescindere
che la somma delle masse complessive
di macchina e rimorchio sia maggiore
di 3,5 tonnellate.
Alla violazione delle
regole fin qui esposte consegue la
sanzione prevista al comma 3
dell’art. 125 CdS: “Chiunque, munito
di patente di categoria A, A
limitata alla guida di motocicli di
cilindrata non superiore a 125 cc e
di potenza massima non superiore a
11 Kw, B, C o D, guida un veicolo
per il quale è richiesta una patente
di categoria diversa da quella della
patente di cui è in possesso, è
soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da euro 155 a euro 624”.
Alla violazione
consegue, anche, la sanzione
amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a
sei mesi.
Da ultimo, sono
necessarie due precisazioni.
In primo luogo, le
violazioni in materia comportano il
riconoscimento di una colpa
specifica (art. 43 cod. pen.) se ne
consegue un evento integrante un
reato (ad esempio, un sinistro
stradale da cui derivino lesioni
colpose o omicidio colposo).
In secondo luogo, si
rilevino i possibili riflessi delle
violazioni citate sugli aspetti di
tutela assicurativa per la
responsabilità civile, che potrebbe
addirittura venir meno nel caso in
cui fosse coinvolto nell’incidente
un veicolo per il quale il
conducente non è correttamente
abilitato alla guida ed al traino
del rimorchio.
Fin qui la disciplina
generale in tema di abilitazione
alla guida di veicoli trainanti
rimorchi “leggeri” e “non leggeri”.
Tuttavia, per quanto
qui rileva, occorre richiamare le
Direttive impartite dal Ministero
dei Trasporti - Direzione Generale
della M.C.T.C. con nota n. 4494/4630
del 25 maggio 1994, confermate dalla
Circolare della Direzione Centrale
Polizia della Strada N.
300/A/1/42969/105/3/1 del 25 maggio
2005.
Da tali documenti,
emerge una deroga alla disciplina
generale sovra riportata per quanto
concerne il traino dei rimorchi cd.
T.A.T.S. (trasporto di attrezzature
turistiche e sportive), previsti
alla lett. f) dell’art. 56 del CDS:
“rimorchi per trasporto di
attrezzature turistiche e sportive:
rimorchi ad un asse o a due assi
posti a distanza non superiore ad un
metro, muniti di specifica
attrezzatura atta al trasporto di
attrezzature turistiche e sportive,
quali imbarcazioni, alianti od
altre”.
Già sotto
l’operatività del precedente testo
del Codice della Strada, il DM 28
maggio 1985, ancora vigente nelle
parti che non sono state abrogate da
successive disposizioni, aveva
meglio specificato tale categoria di
rimorchi.
All’art. 1 del DM si
definisce, infatti, il “rimorchio
T.A.T.S.” come “rimorchio stradale
ad un asse o a due assi posti a
distanza non superiore ad un metro,
munito di specifica attrezzatura
atta al trasporto di attrezzature
turistiche e sportive, che non
devono costituire oggetto di
commercio, quali: imbarcazioni,
velivoli, veicoli, animali domestici
per attività sportive o
partecipazione a mostre o a gare”.
In particolare, per
tali rimorchi, ai fini del rapporto
di non eccedenza con la massa a
vuoto del veicolo trainante, si deve
considerare il peso in concreto
verificato all’atto
dell’accertamento e non la massa
massima loro propria.
Deve, tuttavia,
trattarsi di
-
rimorchio
omologato come T.A.T.S.;
-
rimorchio
soggetto ad immatricolazione,
munito quindi di carta di
circolazione e targa propria;
-
ed inoltre il
trasporto deve riguardare
specifici beni destinati all’uso
turistico e/o sportivo,
espressamente menzionati nella
carta di circolazione (es.,
barche, alianti, cavalli, ecc.)
con allestimento caratteristico
di quel solo uso; con esclusione
di tutti gli altri;
-
e quanto
trasportato non deve essere
oggetto di attività commerciale.
Resta, pertanto,
fermo l'obbligo di rispetto dei
requisiti e degli obblighi sovra
riportati. Il che comporta un
controllo effettivo sui documenti
del carrello per potersi, se del
caso, avvalersi del particolare
regime della "pesata"
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