E’ in piena attività
lo sportello FIC, numerose le
domande che pervengono alle relative
caselle di posta elettronica alle
quali seguono le risposte dei nostri
esperti.
In questo caso, vogliamo evidenziare
quesiti di carattere legale
di interesse comune: le procedure
amministrative nelle associazioni
sportive, le responsabilità del
presidente per l’attività Master, le
responsabilità di dirigenti e
allenatori, i certificati medici nei
trasferimenti degli atleti. Potrete
ritrovare queste indicazioni on-line
nell’area
Sportello.
*
LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE NELLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Buongiorno, sono il Segretario della
Società Canottieri X e vorrei farvi
alcune domande, e precisamente: la
redazione del verbale delle sedute
del Consiglio Direttivo spetta, a
norma del nostro Statuto, al
Segretario. La prassi finora tenuta
è quella di sottoscriverlo assieme
al Presidente della società. Nel
caso lo stesso Presidente non
volesse firmarlo, è da ritenersi
comunque valido nei confronti dei
Soci? Può essere comunque
consegnato, in visione, ai Soci che
lo richiedessero ed eventualmente
essere da loro impugnato in
Assemblea?
Per il principio di trasparenza
ritengo doveroso riportare
analiticamente gli interventi, le
motivazioni e le discussioni fatte
durante le sedute o esiste un
modello da seguire?
Può il Presidente imporre un modello
di verbale restrittivo nel quale non
vengano riportati gli interventi, le
discussioni e le motivazioni
espresse dai presenti?
Se un membro del C.D. fa un
intervento, e chiede che lo stesso
venga messo a verbale, può il
Presidente impedire che ciò avvenga?
Essendo la nostra una Società non
riconosciuta e non avendo quindi
personalità giuridica, mi chiedo se
la responsabilità solidale ricade
comunque su tutti i membri del C.D.
anche se un componente è contrario
alle deliberazioni della
maggioranza, in particolar maniera
nelle deliberazioni per impegni
finanziari. Esiste un modello di
bilancio al quale far riferimento
nella rendicontazione annuale delle
entrate e delle uscite?
Nel caso in cui di propria
iniziativa, alcuni membri del C.D.
assumessero impegni finanziari per
conto della Società (senza che vi
sia stata una regolare deliberazione
da parte del C.D), quale
responsabilità ricade su loro e
quale sugli altri componenti del
C.D. che non hanno partecipato alla
decisione? Ringrazio anticipatamente
per la Vostra collaborazione.
Quesito firmato
Lei pone più quesiti a cui
rispondiamo come di seguito.
1) Che il presidente sottoscriva il
verbale del consiglio direttivo che
istituzionalmente conduce è, più che
una prassi, la doverosa assunzione,
in prima persona, della
responsabilità “politica” che
consegue alle decisioni che
risultano dal documento.
Il fatto che il presidente non
voglia firmare il verbale (per
motivi che, nel caso di specie, lei
non ci rende noti) può derivare,
ragionevolmente, da due possibili
cause. Innanzi tutto, la
contestazione di quanto verbalizzato
dal segretario perché non fedele al
corso ed agli esiti del consiglio.
In questo caso, se non si dovesse
ricomporre il contrasto, in sede di
approvazione del verbale nel corso
del successivo consiglio, il
presidente potrà dare atto del suo
dissenso. A quel punto, il documento
verrà reso noto ai soci che
prenderanno atto della
contrapposizione sul punto. Può
trattarsi di un evento occasionale,
un incidente di percorso, non
particolarmente preoccupante per il
buon andamento societario.
Se, invece, ed è altra causa, il
contrasto fosse prettamente
“politico” il Consiglio Direttivo
dovrebbe prendere atto della
situazione e decidere di conseguenza
(sfiduciare il presidente se non
eletto autonomamente; sfiduciare il
consigliere segretario; dimissioni
della maggioranza dei consiglieri,
ecc.).
Si tratta di un contesto che non può
non essere portato a conoscenza
dell’assemblea dei soci, chiamata a
nuove elezioni o, comunque, a
discutere della difficile situazione
della società.
Tuttavia, ripetiamo, non conoscendo
le ragioni del dissenso si può solo
rispondere secondo criteri
generali.
2) Le modalità di redazione del
verbale del CD di
associazione/società sportiva
dilettantistica seguono le regole
generali di verbalizzazione delle
riunioni di ogni organo collegiale.
Quindi dovrà riportare luogo e ora
d’inizio della riunione, componenti
presenti ed assenti, giustificati o
meno, sussistenza del numero legale,
indicazione specifica degli
argomenti all’ordine del giorno,
esposizione sintetica ma completa
degli interventi di ciascuno su ogni
singolo punto in discussione; esito
delle votazioni ed espressa
indicazione dei componenti
dissenzienti (dato molto rilevante a
fini su cui oltre si tornerà);
chiara indicazione delle decisioni
assunte e delle conseguenti
delibere; ora di chiusura della
riunione ed eventuale fissazione del
nuovo CD.
In breve, il verbale dovrà essere
sintetico, completo, chiaro.
Ne consegue il dovere del
verbalizzante di inserire ogni
intervento proposto dai presenti ed
ogni altro accadimento che si
verifichi durante il CD, purché sia
attinente agli argomenti all’ordine
del giorno e, in quel momento,
oggetto di discussione secondo la
direzione del presidente.
3) Problema più complesso è quello
relativo alla responsabilità
patrimoniale dei componenti il
consiglio direttivo per obbligazioni
variamente assunte dall’ente.
Come da lei correttamente rilevato,
il primo discrimine si pone tra
associazione riconosciuta e
associazione non riconosciuta.
La personalità giuridica è
attribuita – mediante la procedura
del riconoscimento (DPR 361/2000) -
ad un soggetto, distinto dalle
persone fisiche, che diviene centro
di imputazione di rapporti
giuridici.
Con l’acquisto della personalità
giuridica si determina, infatti, la
separazione tra patrimonio dell’ente
e patrimonio personale dei suoi
membri i quali non risponderanno
delle obbligazioni del comitato se
non con quanto conferito.
Tuttavia, la procedura di
riconoscimento comporta una serie di
oneri, anche patrimoniali, che sono
spesso incompatibili con le
dimensioni e le possibilità
dell’associazione dilettantistica.
L’associazione non riconosciuta non
ha autonomia patrimoniale perfetta,
perché priva di personalità
giuridica, così che la sua
responsabilità in sede civile, e più
in generale economico-finanziaria,
ricade su coloro che hanno agito in
nome e per conto dell'associazione.
In particolare l’art. 38 del codice
civile prevede che “per le
obbligazioni assunte dalle persone
che rappresentano l'associazione, i
terzi possono far valere i loro
diritti sul fondo comune. Delle
obbligazioni stesse rispondono anche
personalmente e solidalmente le
persone che hanno agito in nome e
per conto dell'associazione”.
La responsabilità personale e
solidale di colui che agisce in nome
e per conto dell'associazione non
riconosciuta non é collegata,
necessariamente, alla mera
titolarità della rappresentanza
dell'associazione, bensì
all'attività negoziale concretamente
svolta per conto di essa e risoltasi
nella creazione di rapporti
obbligatori fra questa e i terzi.
Il dare atto del proprio dissenso
formale nel verbale che include la
delibera con la quale la società ha
assunto la specifica obbligazione è
sufficiente ad esimere il soggetto
dalla conseguente responsabilità
patrimoniale, sempre che non abbia
poi egli in qualche modo
partecipato, di fatto,
all’assunzione del debito.
4) Dal testo dell’art. 20 del codice
civile si desume l’obbligatorietà
della redazione del bilancio solo
per le associazioni riconosciute,
senza, tuttavia, che ne sia
disciplinato il contenuto, la forma
ed i criteri di valutazione.
Per le associazioni non riconosciute
varrà quanto previsto e richiesto
sul punto dallo statuto,
ordinariamente riferibile alla
compilazione obbligatoria quantomeno
di un rendiconto
economico-finanziario.
Il che comporta necessariamente la
tenuta di una contabilità che può
assumere la forma e le modalità
ritenute più opportune in base alle
caratteristiche ed alla dimensione
dell’associazione e che permetta di
usufruire delle agevolazioni fiscali
di cui all’art. 148 T.U.I.R. (DPR
917/1986).
Restiamo a disposizione per ogni
ulteriore chiarimento ed
approfondimento dovesse
necessitarvi.
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_____________________
* LE RESPONSABILITA’ DEL
PRESIDENTE PER L’ATTIVITA’ MASTER
Salve, riguardo l'attività che gli
atleti master (tesserati FIC) che
svolgono in modo autonomo, fuori
dagli orari di allenamento della
squadra agonistica, voglio chiedere
se possa essere utile una loro
dichiarazione per limitare le
responsabilità del Presidente.
Quesito firmato
Indubbiamente è questione delicata
delimitare con precisione i limiti
della responsabilità del dirigente
societario.
Si tratta di verificare, caso per
caso, se vi siano state omissioni,
negligenze, imprudenze, ecc, nella
predisposizione dell'apparato di
sicurezza in cui si muovono i
singoli tesserati della società.
Giustamente, quindi, ci si pone il
problema degli atleti master che,
solitamente, escono in orari
(mattina presto e sera tardi) in cui
la tua società non può garantire
sorveglianza analoga a quella che ha
sicuramente previsto per i giovani.
Premettiamo che,
sovente, gli organizzatori di
attività sportive fanno
sottoscrivere ai partecipanti
dichiarazioni liberatorie per
declinare ogni eventuale propria
responsabilità in ordine a danni che
dovessero occorrere ai soci o a
terzi.
Si tratta di clausole che la
giurisprudenza ritiene del tutto
inefficaci, posto che la
dichiarazione di esonero da
responsabilità verrebbe a costituire
una “esimente negoziale” rispetto
alla lesione di beni per i quali
l’ordinamento giuridico prevede
l’assoluta indisponibilità da parte
del loro stesso titolare.
Infatti, l’art. 5 del codice civile
vieta gli atti di disposizione del
proprio corpo quando questi
importino una diminuzione permanente
dell’integrità fisica.
In sostanza, la sottoscrizione della
liberatoria da parte di tutti quei
soggetti che usufruiscono delle
attività associative è vista con
sfavore da parte dell’ordinamento
giuridico, poiché tali soggetti,
diversi dall’associazione, così
facendo rinuncerebbero alla pretesa
di un impegno minimo e inderogabile
di diligenza, prudenza e perizia da
parte dell’associazione sportiva,
nell’espletamento della sua attività
e conseguentemente ad ogni tutela
risarcitoria.
Tuttavia, va anche ricordato che
l’art. 1229 codice civile sancisce
la nullità delle clausole di esonero
dalla responsabilità del debitore
della prestazione (cioè la società)
per dolo o colpa grave, vale a dire
per gravi mancanze che si dovessero
ritrovare nella gestione
dell’attività societaria.
Questo premesso, riteniamo che, in
un contesto di regolare sicurezza
dell’attività e delle strutture
della tua società, a fronte di
soggetti che siano esperti della
disciplina, una specifica
dichiarazione possa costituire
strumento idoneo ad evitare la
responsabilità dei dirigenti
societari.
Ovviamente, il socio dovrà essere
regolarmente tesserato FIC per
godere, comunque, della polizza
assicurativa FIC per infortuni e
responsabilità civile nei confronti
dei terzi.
Qualora lo specchio d’acqua
utilizzato presenti maggiori aspetti
di rischio (ad esempio, lago di
grandi dimensioni), riteniamo
necessario che il sottoscrittore,
prima dell'uscita, attesti di aver
verificato concretamente le
condizioni meteorologiche e dello
specchio d'acqua interessato
all'allenamento, dovendosi astenere
qualora esse siano incompatibili con
il sicuro esercizio della disciplina
remiera.
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____________________________
*
LE RESPONSABILITA’ DI
DIRIGENTI E TECNICI
Vorrei conoscere le responsabilità
che hanno gli allenatori e i
dirigenti, qualora capitasse un
grave incidente ad un atleta in
acqua o durante l’allenamento a
terra, e le eventuali conseguenze
penali.
Desidero sapere anche quali sono le
regole da rispettare ed eventuali
obbligatorietà come, per esempio,
l’uso di salvagente, numero di
atleti per allenatore, tipo di barca
o altro. Per ultimo, se un atleta
maggiorenne, mediante uno scritto da
lui firmato, può declinare ogni
responsabilità della società.
Quesito firmato
Le responsabilità dei
dirigenti e degli allenatori.
A fronte delle
numerose richieste, l’argomento
oggetto del quesito, assai vasto,
sarà, a breve, oggetto di una
specifica dispensa elaborata dallo
Sportello Legale e diffusa a tutte
le società affiliate.
In questa sede sarà forzatamente
necessaria la sintesi.
Responsabilità del dirigente
Nel caso specifico, viene in
esame, nell’ambito dei vari profili
di responsabilità del dirigente,
quella concernente un possibile
infortunio in acqua dell’atleta
tesserato per la società.
Sul punto non esiste, ovviamente,
una specifica sequenza di regole da
osservare perché le singole realtà
sono diverse e non possono
ricondursi ad unità.
Cercheremo, comunque, di dare alcune
indicazioni generali.
Chi gestisce una società sportiva,
una palestra, chi organizza gite in
montagna, chi predispone corsi per
l’avvio ad uno sport è responsabile
del buon esito della sua
organizzazione.
Pertanto, il tesserato della
società, utente del servizio
erogato, può esigere l’adempimento
dell’obbligazione da parte
dell’organizzatore anche quando
questo servizio consista in
un’attività sportiva.
Per tutte, riportiamo la seguente
decisione (Trib. Genova, 4 maggio
2000) che ben esprime il principio:
“la società sportiva ha l’obbligo di
garantire con mezzi organizzativi
idonei l’incolumità fisica degli
allievi e deve, pertanto,
organizzare i corsi vigilando
sull’attività degli istruttori e
sull’andamento delle lezioni, al
fine di impedire che vengano
superati i confini del rischio
connaturato all’attività sportiva
stessa”.
Minori cautele dovranno essere
predisposte quanto più l’atleta sia
maturo ed esperto, abile a
destreggiarsi (anche) da solo nelle
situazioni di eventuale pericolo che
dovessero prospettarsi
nell’esercizio remiero.
Cercando di fissare alcuni concreti
criteri generali di cautela, il
dirigente dovrà verificare che
- Le strutture della società e le
attrezzature utilizzate siano in
condizioni di idonea sicurezza (es.
pontili, discese all’acqua, pallina
a prua, ecc.).
- L’atleta sia effettivamente capace
di nuotare (requisito, ricordiamolo,
necessario per partecipare alle
regate, art. 5 Cod. Regate FIC) in
modo da saper superare, anche
psicologicamente, un rovesciamento
dell’imbarcazione e, qualunque altra
ipotesi di caduta in acqua in
allenamento.
- Le uscite degli atleti siano
accompagnate, in proporzione alle
capacità ed alle esperienze degli
stessi, da un idoneo controllo in
acqua, tale da consentire un pronto
intervento in caso di difficoltà.
Giova ripetere, ancora una volta,
che ben diverse saranno le esigenze
di tutela di un giovane inesperto a
fronte di un atleta agonista di
esperienza. Sul punto, il dirigente,
in accordo con l’allenatore, dovrà
predisporre delle regole di
comportamento a cui attenersi caso
per caso.
- Le dotazioni di sicurezza
dell’imbarcazione di appoggio –
preferibilmente un gommone che
consente migliori operazioni di
salvataggio - comprendano almeno un
salvagente, una coperta ed un mezzo
marinaio, così da rendere superflua
una particolare protezione
sull’atleta.
- In caso di uscita notturna,
l’imbarcazione sia dotata di
apposita luce di segnalazione.
Alle ragioni di responsabilità del
dirigente si affiancano le
Responsabilità dell’allenatore
In via preliminare, è necessario
specificare il significato dei
termini “istruttore” e “allenatore”.
L’istruttore, categoria generale
nella quale rientrano gli allenatori
ed i maestri sportivi, ha un potere
di direzione e di controllo tecnico
e disciplinare sull’atleta e la sua
responsabilità si manifesta
ogniqualvolta si verifichi
un’omissione o un difetto nel suo
esercizio, ovvero qualora egli si
sia astenuto dall’adottare e dal far
adottare le cautele necessarie in
relazione alle capacità del singolo
praticante ed allo stato delle
attrezzature eventualmente
utilizzate.
In questi casi, se il fatto dannoso
patito dall’allievo o dall’atleta è
riferibile alla condotta di tali
professionisti, sorgerà a loro
carico una responsabilità di natura
civilistica e, qualora l’evento
integri una fattispecie di reato
(per esempio, lesioni colpose, art.
590 codice penale), anche una
responsabilità penale.
Le figure dell’istruttore in senso
proprio e del maestro si distinguono
da quella dell’allenatore: i primi
si occupano di soggetti poco o per
nulla esperti della disciplina con
funzioni prevalenti di insegnamento,
mentre quest’ultimo – pur
conservando una funzione didattica – ha
per obiettivo il conseguimento della
migliore forma fisica e psichica per
ottenere il più alto risultato
agonistico.
È, pertanto, evidente, come già si è
detto, che diverse debbano essere le
attenzioni che si devono riservare
ad un allievo alle prime armi
rispetto ad un atleta esperto della
disciplina con il quale, di
consueto, l’allenatore, il medico
sportivo ed il dirigente federale o
di società sono usi discutere i
metodi e le caratteristiche della
preparazione.
Se, peraltro, è indiscutibile che si
debba rispondere del danno arrecato
all’allievo o atleta sottoposto alle
proprie cure, non è pacifico in
dottrina e giurisprudenza quale sia
la norma applicabile.
Taluno individua la fonte della
responsabilità nell’art. 2048, comma
2, del codice civile che prevede,
sia pure con formula antiquata, che
“i precettori e coloro che insegnano
un mestiere o un’arte sono
responsabili del danno cagionato dal
fatto illecito dei loro allievi ed
apprendisti nel tempo in cui sono
sotto la loro vigilanza”.
Si tratta di una vera e propria
presunzione di responsabilità che il
“precettore”, istruttore, ecc., può
vincere solo dimostrando di non aver
potuto impedire il fatto.
Così si è affermato, ad esempio, che
“il maestro di sci risponde degli
infortuni subiti dagli allievi ai
sensi dell’art. 2048, comma 2, cod.
civ.”.
Tuttavia, altri obiettano che la
disposizione, che si applica solo
per i minori di età, sarebbe
riferibile ai danni cagionati da
questi a terzi e non a quelli
causati a sé medesimi, anche se, per
giurisprudenza consolidata, la
responsabilità degli istruttori
sportivi comprende non solo i danni
subiti dagli allievi ma anche quelli
procurati dagli allievi ai terzi.
Residua, quindi, l’art. 2043 del
codice civile, disposizione generale
in tema di danno non contrattuale,
ove si prevede che “qualunque fatto
doloso o colposo che cagiona ad
altri un danno ingiusto obbliga
colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno”.
In questo caso, la responsabilità
non è presunta, ma deve essere
provata anche con riferimento alla
sussistenza di un nesso di
causalità, talvolta non facile da
individuare, tra la condotta
dell’allenatore e l’evento dannoso.
Altri ancora individuano, in ipotesi
particolari, la disposizione di
riferimento nell’art. 2236 c.c., ove
si dispone che se la prestazione
d’opera implica la soluzione di
problemi tecnici di speciale
difficoltà, il prestatore d’opera
non risponde dei danni, se non in
caso di dolo o colpa grave. A
fronte, quindi, di questioni
particolarmente complesse e di
conseguenti scelte, anche azzardate,
dell’allenatore, questi risponderà
solo nei casi in cui, appunto, versi
in colpa grave, se non – addirittura – quando
vi sia stata intenzionalità.
In sede penale, la condotta illecita
che arreca un danno fisico o
psichico è punibile a titolo di
colpa e può integrare la fattispecie
di lesioni o quella di omicidio se
ne consegue la morte del soggetto.
Ad esempio, “L’istruttore di nuoto
abilitato anche all’assistenza
bagnanti in servizio presso una
piscina, è titolare di una posizione
di garanzia, ai sensi dell’art. 40,
comma 2, del cod. pen. («Non
impedire un evento, che si ha
l’obbligo giuridico di impedire,
equivale a cagionarlo») collegata
alle sue qualifiche professionali,
in forza della quale è tenuto ad
assicurare l’applicazione, nella
piscina, delle norme di prudenza
prescritte dalla Federazione
italiana nuoto” (Cass., Sez. IV,
18.4.2005, Morichetti).
Talora può avvenire che l’evento
lesivo sia addebitabile a due
soggetti distinti. In tal caso,
entrambi potranno essere dichiarati
anche penalmente responsabili del
fatto lesivo e obbligati in solido
al risarcimento del danno.
L’art. 2055 del codice civile
prevede, infatti, che quando il
fatto dannoso è imputabile a più
persone, tutte sono obbligate in
solido al risarcimento. Colui che
avrà in concreto risarcito il danno
alla parte lesa avrà poi azione di
regresso nei confronti di ciascuno
degli altri soggetti, secondo la
gravità della rispettiva colpa e
delle conseguenze che ne sono
derivate.
È possibile, infatti, che più
persone siano soggette al dovere di
evitare situazioni di danno: si
pensi all’allenatore che abbia
eccessivamente caricato l’atleta ed
al medico sportivo che, con
accertamenti negligenti, abbia
mancato di rilevarne i nefasti
effetti sul fisico dell’atleta.
Si devono, comunque, rilevare i
problemi di prova giudiziaria
nell’individuazione del collegamento
tra il danno fisico-psichico e le
prescrizioni di allenamento, con la
conseguente necessità di accurati
accertamenti medico-legali da
effettuarsi caso per caso.
È necessario qui ricordare
che, con decorrenza 31 marzo 2009,
la FIC ha concluso la “Convenzione
multi rischi per l’assicurazione
infortuni, responsabilità civile
generale a favore della federazione
italiana canottaggio, dei suoi
organi centrali e periferici, delle
società affiliate e dei suoi
tesserati”.
La dichiarazione liberatoria
Spesso gli organizzatori di attività
sportive fanno sottoscrivere ai
partecipanti dichiarazioni
liberatorie per declinare ogni
eventuale propria responsabilità in
ordine a danni che dovessero
occorrere ai soci o a terzi.
Si tratta di clausole che la
giurisprudenza ritiene del tutto
inefficaci.
Infatti, la dichiarazione di esonero
da responsabilità verrebbe a
costituire una «esimente negoziale»
rispetto alla lesione di beni per i
quali l’ordinamento giuridico
prevede l’assoluta indisponibilità
da parte del loro stesso titolare.
Infatti, l’art. 5 del cod. civ.
vieta gli atti di disposizione del
proprio corpo quando questi
importino una diminuzione permanente
dell’integrità fisica.
In sostanza, la sottoscrizione della
liberatoria da parte di tutti quei
soggetti che “usufruiscono” delle
attività associative è vista con
sfavore da parte dell’ordinamento
giuridico, poiché tali soggetti,
diversi dall’associazione, così
facendo rinuncerebbero alla pretesa
di un impegno minimo e inderogabile
di diligenza, prudenza e perizia da
parte dell’associazione sportiva,
nell’espletamento della sua attività
e conseguentemente ad ogni tutela
risarcitoria.
Tuttavia, va anche ricordato che
l’art. 1229 cod. civ. sancisce la
nullità delle clausole di esonero
dalla responsabilità del debitore
della prestazione (cioè la società)
per dolo o colpa grave, vale a dire
per gravi mancanze che si dovessero
ritrovare nella gestione
dell’attività societaria.
***
Una trattazione più completa su
questi temi, con indicazione di casi
pratici, è contenuta nel “Manuale
delle associazioni sportive” che il
Consiglio federale ha deliberato di
consegnare in omaggio a tutte le
Società affiliate che ne hanno fatto
richiesta, come ampiamente
pubblicizzato sul sito federale (http://www.canottaggio.org/web_FIC_2009/2009_2news/0407_manuale.shtml).
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_____________________________
*CERTIFICATI MEDICI
NEI TRASFERIMENTI DEGLI ATLETI
Abbiamo tesserato un
atleta della Canottieri X con
regolare nullaosta di trasferimento
ma ora suddetta Canottieri non ci
rilascia l'originale della visita
medica ancora valida perché dice che
la deve conservare per 5 anni.
Come ci dobbiamo comportare noi?
Possiamo usare la copia per l'atleta
durante le gare o sono obbligati a
darci la copia per la società visto
che ora è un nostro atleta? Cosa
dice il regolamento a riguardo?
Sicuri di una vostra esauriente
risposta porgiamo distinti saluti.
Quesito firmato
La normativa in
vigore prevede che la conservazione
per cinque anni della certificazione
medica di idoneità agonistica e,
soprattutto, della documentazione
medica sottostante sia conservata,
non già presso la società di
tesseramento, ma presso la struttura
sanitaria o il medico dello sport
libero professionista che ha
attestato l'idoneità stessa.
Questo significa che l'atleta
dovrebbe ricevere, all'atto del
trasferimento presso altra società,
la copia del certificato, unico
documento che è presso la società di
provenienza.
Se così non avviene, per ragioni che
- come detto - non rispondono a
quanto previsto dalla specifica
normativa sul punto, all'atleta non
resta che richiedere un duplicato
presso la struttura sanitaria o il
medico rilasciante.
In alcune strutture, a quanto ci
consta, non viene rilasciato
duplicato se è già decorso un certo
tempo (sei mesi) dall'avvenuto primo
rilascio.
In ogni caso, il tesseramento è già
di per sé prova dell'idoneità
agonistica dell'atleta ai sensi
dell'art. 7 comma 3 Regolamento
sanitario FIC.
Tuttavia, a fronte di sopravvenuti
dubbi circa le reali condizioni
fisiche e psichiche dell'atleta, la
società di arrivo dovrà sottoporre
lo stesso a nuova visita, non
potendo avvalersi acriticamente
della prima certificazione.
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