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Traino rimorchi per Trasporto Attrezzature Turistiche e Sportive

mercoledì 24 Febbraio 2016

Traino rimorchi per Trasporto Attrezzature Turistiche e Sportive

ROMA, 24 febbraio 2016 – La Segreteria Federale con l’avviso n.17/2016, in allegato, comunica che con l’ entrata in vigore della direttiva 2006/126/CE ed a seguito circolare Prot. 24640 del 26/10/2015 del Ministero dei Trasporti, è stata abrogata la precedente direttiva impartita dal medesimo Ministero – Direzione Generale della M.C.T.C. n. 4494/4630 del 25 maggio 1994- con la quale si disponeva che, ai fini della individuazione della patente di guida richiesta per la conduzione di complessi veicolari composti da un autoveicolo ed un rimorchio T.A.T.S., si dovesse fare riferimento alla massa effettiva accertata al momento del controllo e non alla massa massima autorizzata rilevata dalle carte di circolazione dei due veicoli.

Pertanto a seguito della sopra citata Direttiva, per il traino dei rimorchi per il Trasporto attrezzature turistiche e sportive (T.A.T.S.), da oggi si dovrà fare riferimento esclusivamente alla massa massima autorizzata riportata sulla Carta di Circolazione e non più al peso rilevato sulla bascula al momento del controllo. Ne consegue che, se la somma delle masse massime autorizzate (motrice + rimorchio), così come riportate sulla carta di circolazione è superiore a 35 quintali è necessaria: patente B96 fino a 42,5 quintali <> patente B+E oltre i 42,5 quintali

AVVISO N. 17/2016 – Traino rimorchi per Trasporto Attrezzature Turistiche e Sportive (T.A.T.S.)