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Accadeva 90 anni fa: il canottaggio, un lusso

martedì 11 Febbraio 2014

Accadeva 90 anni fa: il canottaggio, un lusso

MILANO, 11 febbraio 2014 – Il problema “tasse” è argomento di quotidiano rammarico per tutti i contribuenti, specialmente in un periodo in cui, come oggi, si sviluppa un’evoluzione di argomenti spesso in termini non percepiti da chi deve fare il proprio dovere. Nel lontano 1921 veniva varata una “tassa sul lusso” che alla “voce n. 23 della tabella A annessa al decreto ministeriale del 16 febbraio 1921, n. 2115” contemplava “canotti e battelli da svago”, senza alcuna eccezione e proprio in un momento non facile per il rilancio del canottaggio italiano che risentiva ancora degli effetti economici della recente guerra, con le società remiere in fase di crescita e rinnovamento. A farsi portavoce del disagio generale e preoccupante fu l’on. Filippo Ostinelli, socio della Canottieri Lario, di cui in anni successivi sarà anche presidente.
 
In un accorato scambio di corrispondenza col ministero, tra l’altro all’on. Ostinelli arrivava una puntualizzazione che in seguito fu lo spunto sul quale approfondì gli ulteriori interventi: “Questa precisa disposizione, che comprende tutti i canotti e battelli da svago a remi, a vela o a motore per uso privato non ammette eccezioni e quindi anche le imbarcazioni da corsa per Società di canottaggio, sia pur usate collettivamente, sono passibili della tassa in questione. Non è d’altronde applicabile al caso l’eccezione di cui al n. 68 della stessa tabella relativa agli strumenti per giuochi ginnastici e sportivi [alla quale l’on. Ostinelli chiedeva fosse fatto riferimento, perché in termini più realistici e favorevoli] perché gli strumenti di gioco ivi contemplati a scopo ginnastico e sportivo si riferisce esclusivamente ad attrezzi adoperati a tali scopi, né giuridicamente si può invocare una disposizione in analogia di eccezione per un oggetto che come questo del canotto per svago ha già una sua disposizione specifica nella stessa tabella”.
 
L’on. Ostinelli però – facendo riferimento anche al proprio nome – era persona “ostinata” e decisa, e non lasciò perdere l’argomento, ma riuscì ad ottenere un impegno che in una fase successiva di rivisitazione dei termini fiscali riferiti alle imbarcazioni da canottaggio potesse risolvere il problema “equamente”. Un’azione evidentemente coordinata anche col presidente del Rowing Club Italiano, on. Carlo Montù, al quale la Direzione Generale Bollo e Concessioni Governative del Ministero delle Finanze in data 27 maggio 1922 trasmetteva il documento ufficiale di revisione degli oneri fiscali. Documento che in data 5 aprile 1922 sviscera la soluzione del problema nella circolare diramata “Alle Intendenze di Finanza”, con oggetto: “Bollo sulle vendite di lusso – Imbarcazioni da corsa vendute alle Società di canottaggio”: “Riesaminata la questione relativa al trattamento da farsi, nei rapporti della tassa di bollo sul lusso, alle imbarcazioni da corsa acquistate dalle Società di canottaggio, questo Ministero, allo scopo anche di agevolare l’incremento dell’educazione fisica popolare, è venuto nella determinazione di classificare, con decorrenza 1 aprile 1922, fra gli strumenti di gioco sportivi dichiarati esenti dalla tassa sul lusso della voce 68 della tabella allegato B al decreto ministeriale 16 Febbraio 1921, N. 2115, le imbarcazioni da corsa vendute alle Sociertà remiere e vogatori riconosciute e federate alla Federazione di canottaggio “Regio Rowing Club Italiano” (Via S. Francesco da Paola 22, Torino).
 
Le imbarcazioni da corsa da classificare fra gli strumenti sportivi esenti dalla tassa sul lusso, in quanto acquistate dalle società, sono quelle denominate: Schiff, Double-Schiff, Outrigger, Yole di Mare, Yole (Lancie), Veneziana, Sandolino, Sandolino a pagaia, nei vari tipi in uso presso le Società di canottaggio, senza distinzione quanto al numero dei vogatori ed al sistema di voga. Si prega l’Intendenza di fare subito analoghe comunicazioni alle società di canottaggio ed alle fabbriche di barche da corsa esistenti nella provincia”.
 

Ferruccio Calegari

Foto Museo Unasci