MILANO,
11 febbraio 2014
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Il problema “tasse” è argomento di quotidiano rammarico per tutti i
contribuenti, specialmente in un periodo in cui, come oggi, si sviluppa
un’evoluzione di argomenti spesso in termini non percepiti da chi deve fare il
proprio dovere. Nel lontano 1921 veniva varata una “tassa sul lusso” che alla
“voce n. 23 della tabella A annessa al decreto ministeriale del 16 febbraio
1921, n. 2115” contemplava “canotti e battelli da svago”, senza alcuna eccezione
e proprio in un momento non facile per il rilancio del canottaggio italiano che
risentiva ancora degli effetti economici della recente guerra, con le società
remiere in fase di crescita e rinnovamento. A farsi portavoce del disagio
generale e preoccupante fu l'on. Filippo Ostinelli, socio della Canottieri Lario,
di cui in anni successivi sarà anche presidente.
In un accorato scambio di corrispondenza col ministero, tra l'altro all'on.
Ostinelli arrivava una puntualizzazione che in seguito fu lo spunto sul quale
approfondì gli ulteriori interventi: “Questa precisa disposizione, che comprende
tutti i canotti e battelli da svago a remi, a vela o a motore per uso privato
non ammette eccezioni e quindi anche le imbarcazioni da corsa per Società di
canottaggio, sia pur usate collettivamente, sono passibili della tassa in
questione. Non è d'altronde applicabile al caso l'eccezione di cui al n. 68
della stessa tabella relativa agli strumenti per giuochi ginnastici e sportivi [alla
quale l'on. Ostinelli chiedeva fosse fatto riferimento, perché in termini più
realistici e favorevoli] perché gli strumenti di gioco ivi contemplati a
scopo ginnastico e sportivo si riferisce esclusivamente ad attrezzi adoperati a
tali scopi, né giuridicamente si può invocare una disposizione in analogia di
eccezione per un oggetto che come questo del canotto per svago ha già una sua
disposizione specifica nella stessa tabella”.
L'on. Ostinelli però – facendo riferimento anche al proprio nome – era persona
“ostinata” e decisa, e non lasciò perdere l'argomento, ma riuscì ad ottenere un
impegno che in una fase successiva di rivisitazione dei termini fiscali riferiti
alle imbarcazioni da canottaggio potesse risolvere il problema “equamente”.
Un'azione evidentemente coordinata anche col presidente del Rowing Club
Italiano, on. Carlo Montù, al quale la Direzione Generale Bollo e Concessioni
Governative del Ministero delle Finanze in data 27 maggio 1922 trasmetteva il
documento ufficiale di revisione degli oneri fiscali. Documento che in data 5
aprile 1922 sviscera la soluzione del problema nella circolare diramata “Alle
Intendenze di Finanza”, con oggetto: “Bollo sulle vendite di lusso -
Imbarcazioni da corsa vendute alle Società di canottaggio”: “Riesaminata la
questione relativa al trattamento da farsi, nei rapporti della tassa di bollo
sul lusso, alle imbarcazioni da corsa acquistate dalle Società di canottaggio,
questo Ministero, allo scopo anche di agevolare l'incremento dell'educazione
fisica popolare, è venuto nella determinazione di classificare, con decorrenza 1
aprile 1922, fra gli strumenti di gioco sportivi dichiarati esenti dalla tassa
sul lusso della voce 68 della tabella allegato B al decreto ministeriale 16
Febbraio 1921, N. 2115, le imbarcazioni da corsa vendute alle Sociertà remiere e
vogatori riconosciute e federate alla Federazione di canottaggio “Regio Rowing
Club Italiano” (Via S. Francesco da Paola 22, Torino).
Le imbarcazioni da corsa da classificare fra gli strumenti sportivi esenti dalla
tassa sul lusso, in quanto acquistate dalle società, sono quelle denominate:
Schiff, Double-Schiff, Outrigger, Yole di Mare, Yole (Lancie), Veneziana,
Sandolino, Sandolino a pagaia, nei vari tipi in uso presso le Società di
canottaggio, senza distinzione quanto al numero dei vogatori ed al sistema di
voga. Si prega l'Intendenza di fare subito analoghe comunicazioni alle società
di canottaggio ed alle fabbriche di barche da corsa esistenti nella provincia”.
Ferruccio Calegari
Foto Museo Unasci